Accesso Civico generalizzato (F.O.I.A.)

Richiesta generalizzata di accesso (F.O.I.A. - Freedom of information act), entra in vigore dal 23/12/2016.

Descrizione del procedimento e riferimenti normativi: L’istituto dell’accesso civico generalizzato, che riprende i modelli del F.O.I.A. (Freedom of information act) di origine anglosassone,  è una delle principali novità introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 che ha apportato numerose modifiche alla normativa sulla trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013. La nuova tipologia di accesso, delineata nell’art. 5, co. 2 e ss. del d.lgs. 33/2013, si aggiunge all’accesso civico già disciplinato dal medesimo decreto e all’accesso agli atti ex. l. 241/1990, ed è volto a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Ciò in attuazione del principio di trasparenza che il novellato art.1, co.1 del decreto definisce anche, con una modifica assai significativa, come strumento di  tutela dei diritti dei cittadini  e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa. La regola della generale accessibilità è temperata dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi pubblici e privati che potrebbero subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni. Il  legislatore ha configurato due tipi di eccezioni. Le eccezioni assolute, e cioè le esclusioni all’accesso nei casi in cui una norma di legge, sulla base di una valutazione preventiva e generale, dispone sicuramente la non ostensibilità di dati, documenti e informazioni per tutelare interessi prioritari e fondamentali,  secondo quanto previsto all’art. 5-bis, co.3;  i limiti o eccezioni relative, che si configurano laddove le amministrazioni dimostrino che  la diffusione dei dati documenti e informazioni richiesti possa determinare un probabile pregiudizio concreto ad alcuni interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico individuati dal legislatore ed elencati all’art. 5-bis, co. 1 e 2 del d. lgs. 33/2013. 

Fonti normative: D.Lgs. 33/2013 modificato dal D.Lgs 97/2016

Come esercitare il diritto        
La richiesta è gratuita e va indirizzata al Responsabile del Settore di competenza del Comune di Gioiosa Marea.
Modalità di presentazione dell'istanza
La richiesta deve essere redatta e firmata (anche digitalemente) sul modulo predisposto in allegato ed inoltrata :
  • tramite posta elettronica : accessocivico@comunegioiosamarea.gov.it
  • tramite posta elettronica certificata : accessocivico@pec.comunegioiosamarea.gov.it
  • tramite posta ordinaria spedendo a : "Servizio Protocollo - Comune di Gioiosa Marea, via G. Natoli Gatto 115, 98063 GIOIOSA MAREA (ME)
  • direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Gioiosa Marea, sito in via G. Natoli Gatto 115
Documenti da allegare alla richiesta: fotocopia allegata di documento di riconoscimento (con l'esclusione del richiedente che effettua la consegna personalmente al Comune).

Termine  per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Gli elementi essenziali del procedimento si rilevano dalla Determinazione A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 1309 del 28/12/2016: accedi alla pagina web
                     
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